1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti" nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;
b) dopo l'articolo 71-sexies, è inserito il seguente:
«Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.
2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del